LEGGE 15 maggio 2013, n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 29. – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).
2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi
LEGGE 15 maggio 2013, n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 29. – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).
2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi
LEGGE 15 maggio 2013, n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 29. – Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).
2. All’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori”; b) al comma 3 le parole “ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione” sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi
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